Onlus, Associazioni e Fondazioni – pubblicazione dei contributi ricevuti dalla P.A.
Entro il 28 febbraio associazioni, Onlus e fondazioni che intrattengono rapporti economici con le Pubbliche Amministrazioni e con i soggetti di cui all’ art. 2-bis del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nonché con società controllate, anche di fatto e indirettamente, dalla P.A., sono tenute a pubblicare sul proprio sito le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell’anno precedente dalle medesime P.A..
Lo prevede l’art. 1, commi da 125 a 129, della “Legge concorrenza” (Legge 4 agosto 2017, n. 124), il quale precisa inoltre quanto segue:
1. in caso di violazione di tale obbligo, gli enti beneficiari sono tenuti a restituire ai soggetti eroganti le somme entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente.
Per completezza si segnala che ai sensi del richiamato art. 2-bis del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, che rinvia all’ art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, “per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI”.
elenco finanziamenti percepiti dal Museo Nazionale della Fotografia Cinefotoclub Brescia: